Statuto e atto costitutivo

STATUTO dell’ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA TOSCANA O.d.V

ART. 1 – COSTITUZIONE.

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Firenze in Via Anton
Francesco Doni, 43 l’ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI
EMOPOIETICHE DELLA REGIONE TOSCANA denominata ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO
OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA TOSCANA O.d.V , enunciabile anche come
ADMO TOSCANA O.d.V, in conformità al dettato dell’art. 32 del D.Lgs 117/2017.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del
Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera
dell’Assemblea di modifica dello statuto. È facoltà dell’associazione aprire sedi operative nella
regione Toscana.
L’associazione ADMO TOSCANA O.d.V si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo
di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
La durata dell’ASSOCIAZIONE è illimitata.

ART. 2 – PRINCIPI.

ADMO TOSCANA O.d.V.
• è un organismo libero, indipendente, apartitico e aconfessionale;
• non ammette discriminazione disesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica;
• esclude qualsiasi fine di lucro;
• persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

ART. 3 – FINALITA’

Perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ADMO TOSCNA O.d.V. si prefigge i
seguenti scopi:
a) promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le
tematiche inerenti la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue
periferico e placentare,
b) Incrementare i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire
l’aumento dei relativi trapianti;
c) promuovere la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, volontaria,
gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione
di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio
socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità
nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione
sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
Essa, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Regionale
e Nazionale, si propone di:
a) promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di
interesse sociale con finalità educative;
b) promuovere un’adeguata diffusione della propria mission su tutto il territorio regionale, con
particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie riconosciute,
come la raccolta di campioni salivari attraverso l’utilizzo di appositi kit durante l’attività in
outdoor;
c) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello
comunitario ed internazionale;
d) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo anche attraverso progetti di
Servizio Civile Universale
e) promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale;
f) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al
successivo art. 4 del presente Statuto.

ART. 4 – ATTIVITA’ di INTERESSE GENERALE

a. ADMO Toscana O.d.V.svolge in via principale le attività di interesse generale aisensi dell’art.
5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e
prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse
sociale; educazione e formazione; beneficienza; promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali; Le attività di interesse generale, svolte prevalentemente in favore di terzi, si
avvalgono in modo prevalente per il loro svolgimento dell’attività di volontariato dei propri
soci.
1) collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l’attività della
tipizzazione medesima;
2) essere di supporto logistico ed organizzativo, ove necessario, ai donatori che si rivelino
compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali
emopoietiche;
3) collaborare ed essere di supporto, ove necessario, al funzionamento del REGISTRO
REGIONALE ed alle sue articolazioni funzionali, e del REGISTRO NAZIONALE dei donatori
di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
4) essere di supporto, ove necessario, ai CENTRI DI TRAPIANTO;
5) stimolare e favorire la ricerca nel settore della donazione di midollo osseo e cellule
staminali emopoietiche e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e
cellule staminali emopoietiche;
6) promuovere iniziative, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a
favorire la realizzazione degli scopi sociali;
7) promuovere la formazione e aggiornamento di volontari e sanitari che operino sul
territorio con le finalità di ADMO TOSCANA O.d.V;
8) partecipare alle attività di programmazione regionale con il Centro Regionale Trapianti
ed il Centro Regionale Sangue finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di
reclutamento dei donatori di CSE stabiliti a livello nazionale, e assegnati ai poli di
funzionamento della rete IBMDR in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti;
9) organizzare le attività di reclutamento che prevedono la preselezione dei potenziali
donatori da parte di personale sanitario volontario abilitato attraverso la raccolta di dati
anamnestici e del campione biologico salivare mediante gli appositi kit salivari, durante
manifestazioni esterne (outdoor);
10) supportare il registro regionale e le sue articolazioni funzionali nell’attività di
prenotazione degli appuntamenti per l’effettuazione del prelievo ematico e salivare del
potenziale donatore e nell’attività di richiamo del donatore stesso in caso di
compatibilità;
11) partecipare alle riunioni della Commissione dei Trapianti allogenici da non
consanguinei;
12) partecipare alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare
riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli
organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi
associativi di coordinamento;
13) promuovere ed organizzare campagne regionali di comunicazione sociale, informazione
e promozione del dono del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue
periferico e placentare, coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le
attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
14) collaborare con le associazioni affini che promuovono l’informazione a favore della
donazione di organi, di sangue ed emoderivati;
15) coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso
l’emanazione di direttive e linee guida;
16) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse
attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e
materiale multimediale;
17) svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per
istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola
ed università, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine;
18) promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed
umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo
sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse
associativo;
19) promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche
amministrazioni e con soggetti privati;
20) promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo
osseo e cellule staminali emopoietiche a livello europeo ed internazionale;
21) favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di
promuovere e coordinare azioni di interesse comune;
b. ADMO Toscana O.d.V. svolge attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di
interesse generale elencate entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore;
c. ADMO Toscana O.d.V. svolge attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
Per il proseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi,
tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e
privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Ai sensi dell’Art.6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e
limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata da Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 5 – STATO PATRIMONIALE

Il patrimonio di ADMO Toscana O.d.V utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni
mobili ed immobili:
• dai beni mobili e immobili acquistati da ADMO Toscana O.d.V con proprie disponibilità;
• da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant’altro pervenga ad ADMO
TOSCANA O.d.V per atto di liberalità di terzi al fine di incrementarne l’attività.
Per lo svolgimento delle sue attività, ADMO Toscana O.d.V utilizza:
• i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
• i contributi dello Stato;
• i contributi e i finanziamenti che le pervengano da Enti pubblici e privati e dall’attività delle
proprie sedi operative;
• i proventi di gestione;
• attività di fund raising;
• ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art.6 del D.Lgs. n°117/2017 e smi,
comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del
presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione;
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il
conseguimento delle finalità dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.

ART. 6 – SOCI.

6.1 – QUALIFICA.

L’adesione a Socio di ADMO Toscana O.d.V è gratuita ed è subordinata alla presentazione di
un’apposita richiesta, da effettuarsi tramite il modulo specificamente predisposto.
Possono far parte di ADMO Toscana O.d.V in qualità di SOCI tutti quei volontari che:
a) vengono inseriti nel REGISTRO NAZIONALE dei donatori di midollo osseo e cellule staminali
emopoietiche;
b) e/o svolgono attività in ADMO Toscana O.d.V in modo gratuito;
c) e/o sostengono in qualsiasi altro modo, sempre in maniera gratuita, l’attività di ADMO
Toscana O.d.V.
La qualifica di SOCIO non è trasmissibile.
6.2 – DIRITTI.
Tutti i Soci hanno il diritto:
a) di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte da ADMO
TOSCANA O.d.V;
b) di essere mantenuti aggiornati sull’evoluzione del programma nazionale e internazionale di
donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
c) di partecipare, attraverso l’organo assembleare, alle delibere di ADMO Toscana O.d.V, con
piena libertà di espressione e parità di diritti;
d) di essere eletti a cariche direttive.
6.3 – DOVERI.
L’appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al
perseguimento dei fini statutari e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi,
secondo le competenze statutarie. Tutti i SOCI hanno il dovere e si assumono l’impegno morale di
non compiere attività in contrasto con lo STATUTO, il programma e le decisioni adottate, in
conformità con lo STATUTO, dagli ORGANI DIRIGENTI di ADMO Toscana O.d.V.
Nel caso di donazione effettiva, si impegnano, inoltre, a mantenere l’anonimato e a non chiedere
alcun corrispettivo per la donazione.
I soci sono tenuti a:
a) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
b) prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
I soci hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) accedere alle cariche associative;
d) esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione
previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
e) recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione;
I diritti di partecipazione non sono trasferibili.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto.
L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
6.4 – DECESSO, RECESSO, ESCLUSIONE.
La qualifica di SOCIO si perde per decesso, recesso o esclusione.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per decadenza, e cioè per la perdita di alcuni dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;
c) per delibera di esclusione assunta dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio
Direttivo;
d) per accertati e gravi motivi di incompatibilità;
e) per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi
che comportino indegnità e che possano arrecare danno morale e materiale all’Associazione
previa contestazione all’interessato, per iscritto, dei motivi che l’hanno determinata e con la
concessione di un congruo termine per replicare;
Il recesso da parte dei SOCI deve essere comunicato all’ASSOCIAZIONE, in forma scritta, almeno 3
mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato
specificandone i motivi entro 60 giorni. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) il
socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non
oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
ART. 6.5 – VOLONTARIO
Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo
personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per
fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello
svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato aisensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono
assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per
la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

ART. 7 – SOSTENITORI

Sono sostenitori dell’Associazione tutti coloro che apportano un contributo economico libero e
volontario allo sviluppo delle attività dell’Associazione stessa in quanto ne condividono le finalità e
gli scopi.
I sostenitori non assumono la qualifica di socio, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di
elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione
attraverso la stampa periodica dell’Associazione stessa, il sito, i social ed email e di partecipare alle
iniziative dell’Associazione alle quali siano interessati.

ART. 8 – ORGANI ASSOCIATIVI

Gli ORGANI di ADMO Toscana O.d.V sono:
a) l’ASSEMBLEA GENERALE (ORDINARIA e STRAORDINARIA) DEI SOCI;
b) il PRESIDENTE;
c) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
d) il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO;
e) l’ORGANO di CONTROLLO;
f) il REVISORE LEGALE dei CONTI (quando necessario);
g) il COLLEGIO dei PROBIVIRI;
Tutte le cariche assunte all’interno di ADMO Toscana O.d.V sono volontarie e gratuite.

ART. 9 – ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI.

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI è composta da tutti i Soci. Ogni Socio ha diritto a un voto. Non
sono ammesse deleghe.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del
voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato
che partecipa e vota.
I soci che hanno diritto di voto devono essere iscritti da almeno 3 mesi.
E’ valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei SOCI e in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti (salvo quanto stabilito al successivo art. 9.2.3.b).
E’ presieduta dal PRESIDENTE, o, in sua assenza, dal VICEPRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO in
carica; nomina, su proposta del PRESIDENTE, un proprio SEGRETARIO per la redazione del verbale.
Si riunisce, nella sede più opportuna, in seduta ORDINARIA oppure STRAORDINARIA.
9.1 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA.
9.1.1 – CONVOCAZIONE.
L’ASSEMBLEA si riunisce in SEDUTA ORDINARIA, su convocazione del PRESIDENTE, almeno una volta
all’anno, nonché ogniqualvolta lo stesso PRESIDENTE o il CONSIGLIO DIRETTIVO o almeno 1/10 dei
SOCI lo ritengano opportuno e ne facciano richiesta.
La convocazione deve essere notificata con almeno 15 giorni di anticipo tramite annuncio sugli
organi di informazione interni e/o esterni ad ADMO Toscana O.d.V.
9.1.2 – COMPITI.
L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI Soci ha il compito di
a) approvare il bilancio consuntivo;
b) eleggere i membri e il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO stesso;
c) eleggere l’ORGANO di CONTROLLO;
d) eleggere il COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
e) deliberare l’esclusione dei SOCI;
f) fissare gli indirizzi e le direttive generali delle attività dell’Associazione;
g) deliberare sulle questioni che riguardano le FINALITÀ di ADMO Toscana O.d.V.
9.1.3 – VOTAZIONI.
Le sue delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese o segreta
secondo quanto stabilito, di volta in volta, dall’ASSEMBLEA stessa su proposta del PRESIDENTE.
9.2 – ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA.
9.2.1 – Convocazione.
L’ASSEMBLEA si riunisce in SEDUTA STRAORDINARIA, su convocazione del PRESIDENTE,
ogniqualvolta lo stesso PRESIDENTE o il CONSIGLIO DIRETTIVO o almeno 1/10 dei Soci lo ritengano
opportuno e ne facciano richiesta.
La convocazione deve essere notificata con almeno 15 giorni di anticipo tramite annuncio sugli
organi di informazione interni e/o esterni ad ADMO Toscana O.d.V.
9.2.2 – COMPITI.
L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI Soci ha il compito di deliberare
a) sulle modifiche dello STATUTO;
b) su qualsiasi argomento che, per la sua importanza, possa modificare gli scopi di ADMO
Toscana O.d.V;
c) sullo scioglimento di ADMO Toscana O.d.V.
9.2.3 – VOTAZIONI.
Le sue delibere sono prese con votazione palese o segreta secondo quanto stabilito, di volta in volta,
dall’ASSEMBLEA stessa su proposta del PRESIDENTE. In particolare:
1) per le modifiche dello statuto e per gli altri argomenti previsti al precedente Art. 8.2.2.b)
occorre il voto favorevole dei 3/4 dei presenti;
2) per lo scioglimento di ADMO Toscana O.d.V occorre il voto favorevole dei 3/4 degli aventi
diritto al voto; nel caso tale quorum non fosse raggiunto in prima convocazione si procederà
ad una seconda convocazione e così, analogamente, ad una terza ed ultima convocazione;
qualora nemmeno in terza convocazione fosse possibile ottenere il quorum dei 3/4 degli
aventi diritto al voto, sarà possibile deliberare lo scioglimento con il voto favorevole dei 3/4
dei Soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono immediatamente esecutive e devono
risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario dell’Assemblea.

Art. 10 – PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO è eletto dall’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (cfr.
precedente Art. 9.1.2), dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.
I suoi compiti sono:
• rappresentare ADMO Toscana O.d.V di fronte a terzi e in giudizio;
• presiedere il CONSIGLIO DIRETTIVO e coordinarne i lavori;
• nei casi di necessità, adottare provvedimenti d’urgenza, salvo la loro ratifica da parte del
CONSIGLIO DIRETTIVO alla sua prima riunione successiva.
In sua assenza viene sostituito dal VICEPRESIDENTE.

ART. 11- CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 – COMPOSIZIONE.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è presieduto dal PRESIDENTE di ADMO Toscana O.d.V ed è costituito da un
minimo di 9 (nove) ad un massimo di 21 (ventuno) membri soci
Tra i propri membri il Consiglio DIRETTIVO elegge, con votazione palese o segreta secondo quanto
stabilito, di volta in volta, dal CONSIGLIO stesso su proposta del PRESIDENTE:
• il VICEPRESIDENTE
• il TESORIERE
• il SEGRETARIO
Ciascuna delle cariche suddette risulterà eletta se:
• alla prima o, a seguire, alla seconda votazione avrà ottenuto la maggioranza assoluta (50%
arrotondato per eccesso all’unità superiore) dei voti degli aventi diritto;
• alla terza votazione, eventualmente resa necessaria dall’insuccesso delle due precedenti,
avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità fra due o più candidati, risulterà eletto il più anziano di età.
11.2 – COMPITI.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO detiene i poteri per la gestione ordinaria di ADMO Toscana O.d.V.
I suoi compiti sono:
• eseguire le delibere dell’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI Soci;
• redigere e modificare un eventuale REGOLAMENTO per il funzionamento di ADMO Toscana
O.d.V;
• definire le linee programmatiche e le conseguenti attività di ADMO Toscana O.d.V;
• amministrare i fondi che costituiscono lo STATO PATRIMONIALE di ADMO Toscana O.d.V;
• curare che vengano realizzate le FINALITÀ sociali;
• in genere, provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria;
• nominare i membri del COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO;
proporre l’’esclusione da ADMO TOSCANA O.dV di quei Soci che, per la loro condotta o per
inosservanza dello STATUTO, abbiano perso i requisiti necessari per far parte di ADMO
Toscana O.d.V stessa, la delibera della proposta sarà assunta dall’assemblea;
• in caso di motivata urgenza, esercitare le funzioni dell’ASSEMBLEA ORDINARIA, salvo ratifica
dell’ASSEMBLEA ORDINARIA stessa in occasione della prima convocazione successiva;
• approvare l’apertura di Sedi Operative nell’ambito del territorio regionale e nominare il/i
referente/i;
11.3 – DURATA in CARICA.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Esso siriunisce almeno tre volte l’anno, con frequenza regolare, nonché ogni volta che il PRESIDENTE
o 1/3 dei CONSIGLIERI lo ritengano necessario.
Le delibere del CONSIGLIO DIRETTIVO sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché sia
presente almeno la metà più uno dei membri.
11.4 – VICEPRESIDENTE.
Ha il compito di sostituire il PRESIDENTE, assumendone tutte le funzioni, nei casi di sua assenza.
Nell’eventualità di dimissioni, decadenza o revoca del PRESIDENTE stesso, convoca l’ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA con il mandato di eleggere un nuovo PRESIDENTE. Dura in carica quattro anni
e può essere rieletto. Per le modalità di elezione cfr. il precedente Art. 11.1.
11.5 – TESORIERE.
Ha il compito ed è responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa,
dell’elaborazione annuale del bilancio consuntivo (da sottoporre al REVISORI DEI CONTI) e del
bilancio preventivo di ADMO Toscana O.d.V . Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Per
le modalità di elezione cfr. il precedente Art. 11.1.
11.6 – SEGRETARIO.
Ha il compito ed è responsabile di redigere i verbali dei CONSIGLI DIRETTIVI. Dura in carica quattro
anni e può essere rieletto.
Per le modalità di elezione cfr. il precedente Art. 11.1.

ART. 12 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO ha funzione esclusivamente consultiva e non ha alcun diritto di
voto in ASSEMBLEA. E’ costituito da medici o biologi nominati dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30
del D.lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L’organo di
controllo rimane in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Almeno un membro
effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I
restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di
ruolo, in materie economiche o giuridiche. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato
della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto
nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7
e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli
esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al
Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene istituito quando vi siano le condizioni indicate all’art 31 del
D.Lgs. 117/2017 è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea degli Associati tra soggetti
dotati di adeguata professionalità.
I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e
svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la
costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all’Assemblea degli
Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata
professionalità.

ART. 15 – CONFLITTO DI INTERESSI

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile

ART. 16 – COLLEGIO dei PROBIVIRI.

E’ costituito da 3 membri. Ha il compito di esaminare le controversie che dovessero insorgere fra i
vari ORGANI o fra i componenti degli ORGANI di ADMO Toscana O.d.V.
Agisce in seguito alla presentazione di un ricorso, nel qual caso giudica, ex bono et aequo e senza
formalità, entro 90 giorni dalla presentazione stessa.
Elegge, fra i propri membri, un PRESIDENTE. Dura in carica 4 anni e ciascuno dei suoi componenti è
rieleggibile.

ART. 17 – DIMISSIONI, DECADENZA e REVOCA del PRESIDENTE e dei MEMBRI del CONSIGLIO
DIRETTIVO.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca del PRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO, il
VICEPRESIDENTE ne assume le funzioni e convoca l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA col mandato
di eleggere un nuovo Presidente.
Nell’eventualità di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del CONSIGLIO DIRETTIVO,
subentra automaticamente il primo dei non eletti. che rimarrà in carica fino allo scadere del
mandato conferito agli altri Consiglieri. In caso di aex equo entrerà in carica il più anziano
anagraficamente dei due.
Lo stesso vale per dimissioni, decadenza o revoca di un membro del Consiglio investito di cariche
particolari, dei membri/o dell’ORGANO di CONTROLLO e dei membri del COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Se vengono a mancare i consiglieri in numero tale da portare il numero dei membri del Consiglio
Direttivo inferiore al minimo consentito, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove
elezioni.

ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO

• L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
• L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di
esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l’indicazione dei
proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,
l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie. Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro
unico nazionale del Terzo Settore quando istituito.
• Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e
adottare il Bilancio sociale.

Art. 19 – LIBRI SOCI

L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
1) libro degli associati;
2) registro dei volontari;
3) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi
sociali.
5) ll libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di
controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere 1), 2) 3) 4) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.
I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 20 – MODALITA’ OPERATIVE

Nell’ambito delle attività sopra elencate ADMO Toscana O.d.V esclude il perseguimento di qualsiasi
scopo di lucro. Coerentemente, è fatto espresso divieto ai SOCI di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di ADMO Toscana
O.d.V, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima
ed unitaria struttura.
L’ASSOCIAZIONE deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le attività di cui sopra sono svolte da ADMO Toscana O.d.V con l’apporto volontario dei propri SOCI.
L’attività dei SOCI non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Ai Soci possono solo essere rimborsate da ADMO Toscana O.d.V, entro i limiti preventivamente
stabiliti dall’ASSEMBLEA, le spese vive effettivamente sostenute per l’attività svolta e debitamente
documentate. Ogni forma di rapporto economico con ADMO Toscana O.d.V derivante da lavoro
dipendente o autonomo è incompatibile con la qualifica di SOCIO.
La costituzione di una Sede Operativa di ADMO TOSCANA O.d.V. nel territorio deve essere
autorizzata dalla Presidenza e ratificata dal Consiglio Direttivo. Nelle more della ratifica la neonata
Sede Operativa può iniziare l’attività non appena ricevuta l’autorizzazione del Presidente.
La Sede Operativa, per quanto riguarda finalità, svolgimento attività, iscrizioni soci ecc. segue le
direttive dello statuto.
Il/i referente/i della Sede Operativa viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro
anni. Il Presidente può revocare in qualsiasi momento la nomina, per gravi motivi; al suo posto può
nominare provvisoriamente un sostituto in attesa delle decisioni del Consiglio Direttivo.
L’unico soggetto autorizzato a prendere accordi a nome dell’Associazione è il Presidente Regionale
e, su eventuale delega richiesta caso per caso, anche il Referente della Sede Operativa.
Uno dei referenti della Sede Operativa è delegato alla gestione economica della stessa.
Per ogni Sede Operativa è ammessa l’apertura di un conto corrente bancario da parte del
Presidente.
Salvo esplicita autorizzazione del Presidente, non sono ammesse spese non destinate alla normale
gestione ordinaria della Sede Operativa. A fine anno la Sede Operativa dovrà chiudere il bilancio e
presentarlo entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo.
Ogni iniziativa, manifestazione, comunicazioni ufficiali come lettere, fax, interviste, comunicati
stampa ecc. dovranno essere comunicate alla Presidenza.
Per l’informazione e la divulgazione può essere usato solo il materiale approvato dal Consiglio
Regionale.
La carica di Referente della Sede Operativa è gratuita ed è compatibile con quella del Consigliere.
Si precisa inoltre che qualunque cittadino può partecipare all’attività dell’Associazione, previa presa
visione dello statuto e dei regolamenti.
Non è ammissibile la partecipazione ufficiale di gruppi o associazioni costituitesi con atto notarile,
ma solo quella di singoli cittadini.
Non è ammissibile che gruppi o associazioni costituitesi con atto notarile rappresentino
l’Associazione.
I principi informativi dell’Associazione non lasciano spazio a qualsivoglia motivo di prestigio
personale.

ART. 21 – SCIOGLIMENTO di ADMO Toscana O.d.V.

L’eventuale scioglimento di ADMO Toscana O.d.V deve essere deliberato dall’ASSEMBLEA
GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI (cfr. precedente Art. 9.2.3.b).
In caso discioglimento o cessazione o sostituzione di ADMO TOSCANA OdV, l’ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli obblighi, fermo restando
quanto stabilito dalla Legge.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS) di cui all’articolo 45 comma 1, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con
qualifica di ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso
entro 30 trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto ad
inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di
devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 22 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali
variazioni